Società: senza la PEC scatta la sanzione
proroga termine al 30 giugno 2012
PROROGATA LA DATA fino al 30 GIUGNO 2012
stabilito dell'art. 37 del decreto-legge sulla semplificazione e lo sviluppo (D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012).
Non saranno, pertanto, contestate violazioni per le comunicazioni effettuate entro il 30 giugno 2012.
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Entro il 29 novembre 2011 le imprese in forma societaria dovranno dotarsi di un indirizzo PEC (posta elettronica certificata) in base a quanto disposto dalla Legge n.2/2009".
Entro la stessa data l'indirizzo PEC dovrà essere comunicato al Registro delle Imprese per via telematica utilizzando il sistema "ComUnica".La pratica è esente dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Lo stesso account di posta elettronica potrà essere usato da più imprese.
Per informazioni più dettagliate vedi la newsletter di ottobre 2011 in allegati
PRESENTAZIONE DOMANDA
Per le società di nuova costituzione la PEC è immediatamente obbligatoria e deve essere richiesta alla costituzione della società (la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC determina la sospensione del procedimento di iscrizione al Registro Imprese);
Per le società già costituite al 29/11/2008 la PEC deve essere richiesta entro e non oltre il 29/11/2011 prorogata al 30 giugno 2012 e deve essere comunicata al Registro Imprese competente;
Allegati
Ultima modifica: 20/10/2014 12:12:05