Marchio collettivo - prorogata a dicembre la scadenza per le istanze di conversione
Con il D.lgs. n. 15/2019 il legislatore ha introdotto alcune importanti modifiche al codice della proprietà industriale, in particolare ha modificato la precedente disciplina del marchio collettivo, distinguendo fra marchio collettivo e marchio di certificazione.
Ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 15/2019, tutti i marchi collettivi in corso di validità, registrati sulla base della normativa antecedente, devono essere convertiti entro il 31 dicembre 2020, pena la decadenza del titolo, in marchio collettivo secondo la nuova normativa o in marchio di certificazione. La data utile per la presentazione dell'istanza di conversione del proprio segno, dapprima fissata al 23 marzo 2020 è stata prorogata al 31 dicembre 2020 con il decreto Milleproroghe.
Principali differenze:
- Possono depositare domanda di marchio collettivo soltanto le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti. I marchi collettivi sono marchi destinati ad essere utilizzati da una pluralità di imprenditori diversi dal titolare che, generalmente, non lo utilizza. Il marchio collettivo indica che i prodotti o i servizi tutelati provengono da membri di un'associazione e può essere utilizzato solo da questi ultimi.
- Possono depositare domanda di marchio di certificazione anche le persone fisiche. Il marchio di certificazione è un'indicazione che i prodotti o i servizi soddisfano alcune caratteristiche, come per esempio le qualità, definite nel regolamento d'uso. Il titolare di un marchio di certificazione non può gestire un'attività che comporti la fornitura di prodotti e servizi del tipo certificato.
Le novità introdotte dal Decreto Legislativo 15/2019 per i titolari di Marchi Collettivi e le informazioni per presentare istanza di converisone, sono contenute nella sezione Marchi e Brevetti del sito alla pagina dedicata.
Ultima modifica: 21/07/2020 10:51:09