Registro nazionale gas fluorurati

gas fluorati

Il 5 maggio 2012  è entrato in vigore il DPR 27/01/2012,N. 43 che disciplina le modalità di attuazione del Regolamento 842/2006 CE riferito ai gas fluorurati ad effetto serra.
Il DPR disciplina le modalità di attuazione dei regolamenti della Commissione con riferimento, per ciò che riguarda le Camere di Commercio, all'istituzione del registro nazionale dei Gas fluorurati e al rilascio dei certificati provvisori.
Le Camere di Commercio del capoluogo di regione o di provincia autonoma ove è iscritta la sede legale dell'impresa o ove risiede la persona fisica, hanno questi compiti:
raccolgono in via telematica, le iscrizioni di persone ed imprese nonché degli organismi di certificazione;
rilasciano a persone e imprese i certificati provvisori, entro 30 giorni dalla richiesta;
rilasciano per via telematica alle persone e alle imprese gli attestati di iscrizione al Registro;
gestiscono il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate.
Il Registro è costituito da 6 sezioni relative agli organismi di certificazione, alle persone e alle imprese in attesa di certificazione, certificate o con certificato rilasciato da paese estero.
Persone e imprese soggette all'obbligo devono iscriversi, esclusivamente via telematica, al registro nazionale entro 60 giorni dalla sua istituzione e previo pagamento dei diritti di segreteria, il cui ammontare viene definito a parte dal Ministero dello Sviluppo Economico.
L'avvenuta istituzione del Registro dovrà essere pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Le informazioni da riportare nelle istanze e le modalità per la loro presentazione saranno pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale.



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Ultima modifica: 26/03/2013 10:22:53