Dati sull'utilizzo delle autovetture

Ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 6/2011 intitolata "Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche” e del D.P.C.M. 14 settembre 2011, gli Enti pubblici sono tenuti a pubblicare i dati relativi alle proprie autovetture di servizio (esclusi autocarri). Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le Pubbliche amministrazioni che dispongono di nessuna o di una sola autovettura.
Oggetto del censimento e del monitoraggio dei costi sono esclusivamente le autovetture come definite dall’art 54 lettera A del codice della strada: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti, compreso quello del conducente. Sono esclusi dal censimento e dal monitoraggio dei costi, e quindi non rilevabili:
- gli autoveicoli che non rientrano nella tipologia di cui l’art 54 lett. A del CdS, sopra indicata, quali autobus, autocarri, trattori, autotreni, autovetture per uso speciale o per trasporti specifici, autoarticolati, autosnodati, caravan e mezzi d’opera (come definiti dall’art 54 lettera B e successive, del codice della strada che si riporta in appendice).

La Camera di commercio non dispone attualmente di autovetture di servizio soggette ad obbligo di comunicazione e pubblicazione.



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Ultima modifica: 18/02/2015 11:24:31